Safeguarding

La riforma dello sport ha introdotto un nuovo adempimento a carico delle società sportive. L’articolo 16 del Decreto Legislativo 39/2021 richiede la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Inoltre, tutte le Associazioni e Società Sportive devono nominare entro il 31 dicembre 2024, ex art. 33 D.Lgs. 36/2021 e delibera n.159/89, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nei confronti dei minori (c.d. Responsabile Safeguarding), mentre entro il 31 agosto 2024, dovranno predisporre un modello organizzativo dell’attività sportiva e codici di condotta.

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Safeguarding

Premessa

La riforma dello sport ha introdotto un nuovo adempimento a carico delle società sportive. L’articolo 16 del Decreto Legislativo 39/2021 richiede la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
Inoltre, tutte le Associazioni e Società Sportive devono nominare entro il 31 dicembre 2024, ex art. 33 D.Lgs. 36/2021 e delibera n.159/89, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nei confronti dei minori (c.d. Responsabile Safeguarding), mentre entro il 31 agosto 2024, dovranno predisporre un modello organizzativo dell’attività sportiva e codici di condotta.


Gli adempimenti

La designazione del responsabile in materia di safeguarding non è solo obbligatoria per legge, ma una previsione analoga proviene anche dalla Delibera della Giunta Nazionale CONI n. 255 del 25/07/2023, ai sensi della quale il sodalizio sportivo dovrà dotarsi di una figura denominata “responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni”, che avrà il compito di monitorare e controllare sulle prescrizioni introdotte dalla delibera stessa. Il termine per la nomina del Responsabile è stato prorogato al 31 dicembre 2024. 
Le due figure, anche se hanno finalità parzialmente diverse, svolgono funzioni sostanzialmente analoghe e possono coincidere nella medesima persona; il responsabile contro gli abusi e violenze previsto dalla Delibera CONI deve infatti vigilare attraverso strumenti di tutela e prevenzione di abusi o maltrattamentisia fisici che psicologici, resi sotto ogni forma e modalità (es. bullismo e cyberbullismo) anche nei confronti di soggetti maggiorenni.
Una volta nominato il responsabile, il cambio del nominativo o la sua riconferma, avviene ordinariamente, ogni anno, al momento dell’affiliazione. Qualora si voglia modificare il Responsabile Safeguarding prima della scadenza dell’affiliazione, la società può procedere con una delibera in tal senso; il Comitato territoriale CSI competente, sulla base del verbale di nomina, provvederà poi all’aggiornamento della scheda di affiliazione.
 

Il modello organizzativo e i codici di condotta

Il Centro Sportivo Italiano, già a partire dal 2012, ha promosso una propria attività di safeguarding, in collaborazione con altre organizzazioni e istituzioni accademiche, sviluppando un confronto anche a livello internazionale, grazie ad una serie di progetti co-finanziati.

Alla luce dell’esperienza acquisita, sono stati elaborati dei documenti-facsimili che le associazioni sportive possono adattare e adottare, così strutturati:

- modello di controllo
- policy
- codice di condotta.

I documenti sono distinti in relazione agli ambiti di safeguarding a cuisi riferiscono:

- tutela dei minori
- contrasto alla violenza di genere
- contrasto ad ogni forma di razzismo e discriminazione.

I modelli, le policy e gli annessi codici di condotta costituiscono, quindi, uno strumento di autoregolamentazione. In prima battuta, servono a prendere coscienza dell’esistenza dei problemi: non solo pedofilia e abusi sessuali che sono la manifestazione più evidente, ma anche razzismo, discriminazioni, il linguaggio violento, bullismo sportivo, ecc.. Ogni associazione ha caratteristiche proprie e pratica discipline sportive anche differenti; gestisce o meno impianti; ha una differente composizione dei tesserati in base all’età e al sesso...
Questi elementi implicano che ciascuna realtà sportiva debba avere propri modelli organizzativi e propri codici di condotta. I facsimili messi a disposizione dal Centro Sportivo Italiano APS, quindi, vanno adattati a ciascuna organizzazione, la quale deve essere consapevole delle proprie capacità di prevenzione e di promozione di uno sport in sicurezza per tutte le atlete e tutti gli atleti.
Per questo, è bene:
a) leggere attentamente;
b) adattare alle specifiche esigenze;
c) attuare in concreto le indicazioni previste.

 

Come avviene la nomina del responsabile del safeguarding

Ad oggi, non è ancora stato emanato il decreto, in realtà previsto dalla riforma dello sport, che dovrebbe essere dedicato proprio alla definizione dei requisiti del responsabile del safeguarding e alle sue funzioni. In questa sede, pertanto, si offrono alcune linee guida operative che sono orientate da uno spirito di tutela nei confronti dei dirigenti della società sportiva e da una ricerca di buon senso, soprattutto nella prospettiva di eventuali contenziosi.
La associazione/società sportiva può scegliere di affidare i compiti legati al safeguarding a persone che individua in autonomia. La nomina del Responsabile Safeguarding può essere operata dal Consiglio Direttivo del sodalizio sportivo, soprattutto in questa prima fase.
Potrebbe essere opportuno, tuttavia, sottoporre la decisione alla ratifica dell’assemblea, nella prima occasione utile.
Non esistono disposizioni che vietano espressamente di nominare il Responsabile del Safeguarding tra i soggetti che già operano all’interno della realtà sportiva come, ad esempio, un tecnico o un dirigente, ma si suggerisce di scegliere persone che possano garantire indipendenza e autonomia e abbiano delle competenze e delle sensibilità sul tema.
Non è necessario, né obbligatorio, affidarsi a professionisti esterni a pagamento; eventualmente, è una facoltà dell’associazione sportiva, ma si ribadisce che non è assolutamente un obbligo di legge.
Le indicazioni, fornite in questa sede, nascono anche da una logica legata alla delicatezza dei processi di safeguarding che potrebbero richiedere il coinvolgimento di un soggetto che conosca l’ambiente sociale, le dinamiche relazionali della associazione sportiva, le specificità di quel contesto. Ecco perché, anche secondo molti ed autorevoli esperti, la nomina di un soggetto “interno” alla società sportiva, quale Responsabile del Safeguarding,costituisce una legittima possibilità.
Sul profilo del responsabile, come già accennato, non esistono indicazioni normative. Nel processo di selezione, si consiglia di individuare persone che, con la giusta autonomia, sono in grado di garantire la necessaria indipendenza di giudizio, dotate di una spiccata sensibilità e forte autorevolezza nell’affrontare le tematiche legate al safeguarding, dotate di competenze e conoscenze che possano facilitare il ruolo e che, in ultima analisi, possano ispirare un forte senso di fiducia. Ovviamente, qualora all’interno del Consiglio Direttivo esistano figure particolarmente qualificate o che già si occupano di safeguarding, si conferma che l’associazione può assolutamente procedere alla nomina delle medesime quali Responsabili del Safeguarding.
Infine, si richiede la partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dal Centro Sportivo Italiano APS ai vari livelli, oppure fruibili in e-learning sulla piattaforma CSI Academy. Tutti i Responsabili del Safeguarding delle associazioni e società sportive riceveranno direttamente indicazioni sulle iniziative promosse a livello nazionale, al fine di poter accedere ai necessari aggiornamenti. Dato il ruolo, si ritiene necessario che per il Responsabile del Safeguarding vada richiesto il certificato penale del Casellario Giudiziale, come previsto dal D.lgs. 39/2014.

 

Quali responsabilità?

Proviamo a chiarire subito un concetto: la funzione dei modelli, delle policy e dei codici di condotta è quella di promuovere un ambiente sportivo sicuro e prevenire rischi di abuso, violenza e discriminazione. Pertanto, si tratta di assumere, attraverso la redazione di documenti, diffusi e portati a conoscenza degli interessati, quegli impegni e quelle buone pratiche che vanno a tutelare proprio l’intera associazione sportiva.
Il Responsabile del Safeguarding, ovviamente, non ha responsabilità penali personali, ma assume il compito di favorire, aggiornare, migliorare, ecc., l’adozione di comportamenti a tutela dei minori, a contrasto della violenza di genere e contro ogni forma di razzismo e discriminazione. Il suo impegno è rivolto alla promozione di tutte le possibile azioni preventive di situazioni abusanti.
Giova ricordare che l’attuazione di politiche di safeguarding non sostituisce, né elude, la giustizia ordinaria, alla quale è comunque opportuno rivolgersi immediatamente in tutte quelle situazioni che lo richiedano. La giustizia sportiva e associativa restano limitate alle previsioni statutarie e intervengono, all’interno del safeguarding, per quanto applicabile. La valutazione dei reati penali, invece, spetta alle autorità competenti, con le quali si deve essere disponibili ad instaurare la collaborazione necessaria. Il sistema sanzionatorio associativo, a qualsiasi livello, semmai si aggiunge e tende ad attivare provvedimenti cautelativi e/o preventivi.

 

Cosa fare dopo la nomina

La nomina del Responsabile del Safeguarding, come detto, può essere deliberata dal Consiglio Direttivo o dall’assemblea dei soci. La delibera è conservata dall’associazione sportiva, come da prassi consolidate. Al momento dell’affiliazione, sarà sufficiente inserire nel TACSI le generalità ed i recapiti di contatto del Responsabile del Safeguarding.
I documenti di safeguarding appartengono alla società sportiva, la quale ne cura l’archiviazione. I documenti dovranno essere disponibili a richiesta del CSI o delle autorità competenti e, soprattutto, è opportuno che siano diffusi a tutti gli interessati, attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione della associazione sportiva: sito internet, pagine social, comunicato ufficiale, bacheca presso la sede, stampa e consegna, sottoscrizione da parte dei destinatari, ecc. Sarà proprio il Responsabile del Safeguarding a verificare che tutti i tesserati siano a conoscenza dell’esistenza e dei contenuti di tali documenti e ad individuare le modalità di diffusione più efficaci.
Nella propria area riservata sulla piattaforma MyCSI, ogni associazione potrà, nella sezione dedicata, caricare tutti i documenti che vorrà condividere. Essendo documenti interni, alla normativa vigente non è previsto il caricamento dei documenti di safeguarding sul RASD, né la trasmissione dei medesimi al CONI o a Sport e Salute s.p.a..

Riassumendo: una volta redatti tutti i documenti (modelli organizzativi, policy, codici di condotta, e delibera della nomina del responsabile Safeguarding), questi potranno essere caricati nell’area riservata in MyCSI, mentre il nominativo del responsabile Safeguarding deve essere indicato tramite TACSI al momento del rinnovo dell’affiliazione.


 

Associazione/società sportiva con più affiliazioni

Sul tema, il decreto recita: le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri.
Pertanto, l’associazione può scegliere, ma si ricorda che ogni Organismo sportivo ha proprie linee guida, comunicate al CONI già nel 2023. Sicuramente, le varie linee guida sono pressoché equiparabili sul versante dei contenuti minimi, indicati, appunto, dal CONI, a cui tutti gli Organismi sportivi si sono dovuti attenere. Risulta possibile che qualche Organismo sportivo abbia introdotto degli adempimenti, con conseguenze, sotto il profilo regolamentare, tali da limitare la partecipazione alla vita associativa. In questo caso, sarà necessario un preliminare approfondimento con gli Organismi sportivi interessati.

 

Focal point nazionale

Come illustrato in numerose sedi, il Centro Sportivo Italiano APS, oltre ad individuare una persona quale referente dei processi e delle azioni di safeguarding, ha istituito un Focal Point nazionale, così come suggerito dalle buone pratiche internazionali, articolato su un gruppo di persone con diverse competenze. Questo consente di strutturare, all’interno del CSI APS, un sistema di relazioni e di conoscenze che si integrano e interagiscono fra loro e anche con organizzazioni e network esterni al CSI, ma che vantano specifiche e specialistiche esperienze.
Il Focal Point nazionale, pertanto, è a disposizione di tutte le affiliate al Centro Sportivo Italiano APS, anche in relazione ad eventuali esigenze di ricorso alle procedure di segnalazione. Di seguito, i contatti utili:

 
Safeguarding Policy, Codice di condotta, Procedure Segnalazioni:
• 06/68404566;
[email protected] 
 
Assistenza redazione MOG – Sanzioni:
[email protected] 
• 06/68404573
[email protected] 
• 06/68404574
 

Richiesta di consulenze

Per qualsiasi esigenza, ogni affiliata può rivolgersi direttamente al Focal Point nazionale per la promozione del safeguarding nel CSI. Non riceveranno risposta di alcun genere eventuali richieste provenienti al CSI APS da società esterne di consulenza.
Gli unici con cui il CSI ha un rapporto di convenzione, aperto a tutte le affiliate al CSI, sono gli esperti del network di FiscoSport, ai quali, anche attraverso MyCSI, è possibile rivolgersi per eventuali esigenze.

 

Come redigere modello organizzativo, policy e codici di condotta

Per affiancare le società sportive nella redazione dei documenti utili e in conformità alla normativa vigente e alle proprie linee guida, già pubblicate e diffuse nel luglio del 2023, il Centro Sportivo Italiano APS mette a disposizione dei facsimili che le associazioni e società sportive possono adattare ed adottare. I facsimili sono reperibili:
-        sulla piattaforma MyCSI (www.mycsi.it), accedendo con le credenziali della società sportiva;
-        sul drive: link safeguarding.

I facsimili non sono editabili online, ma devono essere scaricati e, quindi, adattati e compilati.
Come già anticipato, il CSI ha un rapporto funzionale con il network dei professionisti di FiscoSport. Gli stessi sono contattabili per il tramite di MyCSI, accedendo con le credenziali della società sportiva, all’interno dell’azione denominata Sport Point 2.0. Grazie al portale, è possibile richiedere un preventivo direttamente al professionista individuato e che ha eventualmente espresso la propria disponibilità, valutando liberamente la successiva accettazione. Si ricorda che tale convenzione è estesa a tutti i servizi di consulenza giuridico-fiscale.

Inoltre, il Centro Sportivo Italiano APS ha stipulato una convenzione con l’azienda L&T Advisor per poter utilizzare, sempre attraverso MyCSI, il portale denominato Motore Unico Amministrativo (MUA). In sostanza, accedendo con le credenziali della associazione/società sportiva, è possibile abbonarsi e utilizzare le funzioni del MUA dedicate alle affiliate del Centro Sportivo Italiano che si possono riassumere come segue:
1. possibilità, rispondendo ad una serie di domande e riempiendo i campi richiesti, di redigere il proprio modello, policy e codici di condotta, in conformità alle normative vigenti e alle linee guida del Centro Sportivo Italiano;
2. possibilità di scaricare tutti i file generati, incluso il fac simile di delibera, così da poterli stampare, sottoscrivere, diffondere, ecc.;
3. possibilità di ricevere automaticamente, tramite semplice notifica, gli aggiornamenti previsti dalle normative, così da poter generare i nuovi documenti, solo seguendo le indicazioni del MUA.

I costi per l’attivazione dell’abbonamento sono i seguenti:

- primo anno: 190,00 euro più iva;
- dal secondo anno in poi: 160,00 euro più iva.

La possibilità di abbonamento e accesso alle suddette funzioni attraverso MyCSI, quindi con convenzione CSI,sarà possibile a partire dal giorno 1 luglio 2024.

 

FAQ operative sul safeguarding

Di seguito, sono riproposte delle FAQ che il Centro Sportivo Italiano ha predisposto in relazione alla riforma dello sport e che afferiscono ai sistemi di safeguarding.

 

Il safeguarding officer deve frequentare un corso di formazione a pagamento?

Per tutti i Safeguarding officer, la Presidenza nazionale del Centro Sportivo Italiano, a partire da gennaio 2025, promuoverà i corsi di formazione richiesti, a titolo gratuito, quale servizio della rete associativa alle proprie affiliate. Pertanto, non è assolutamente necessario che acquistiate corsi a pagamento per Safeguarding officer. I corsi saranno gestiti da esperti della presidenza nazionale e di Università e altre organizzazioni, nonché studi legali, esperti in Safeguarding, con cui il CSI intrattiene rapporti di collaborazione da oltre 10 anni.
I corsi saranno organizzati sia in e-learning, sia in presenza e saranno promossi attraverso i canali di comunicazione del Centro Sportivo Italiano APS.

 

Il safeguarding officer deve essere un professionista esterno alla società sportiva?

Ricordiamo che non è assolutamente obbligatorio che il Safeguarding officer sia esterno alla società sportiva e sia un professionista a pagamento. Eventualmente, è una scelta interna alla società sportiva. Anzi: numerosi esperti ritengono che sia preferibile che la figura conosca la società sportiva, proprio perché la sua funzione deve essere promozionale e preventiva.

 

Devo redigere da solo il modello organizzativo e i codici di condotta legati al safeguarding?

Si tratta di documenti che dovevano essere redatti entro il 31 agosto 2024. Non è stabilito un termine per le società sportive di nuova affiliazione, ma si suggerisce di provvedere il prima possibile. Al link sopra indicato e in MyCsi, è possibile rintracciare i modelli per redigere la propria documentazione. Si raccomanda di personalizzare i modelli e renderli coerenti con la propria realtà ed organizzazione. Gli uffici della presidenza nazionale sono disponibili ad affiancarvi nell’opera di redazione (cfr. i riferimenti al Focal point nazionale). Allo stesso link, potete acquistare una modalità di compilazione automatica dei medesimi modelli, ad un costo convenzionato.

 

È utile acquistare da agenzie specializzate dei modelli organizzativi e codici di condotta già compilati?

Non solo non è utile, ma può risultare pericoloso, come l’esperienza ha già dimostrato. Il modello organizzativo deve tenere conto delle scelte, dell’organizzazione appunto, della società sportive ed alcuni comportamenti sono diversi da società a società, in base alle età di iscritti/e, discipline sportive praticate, ecc.. La normativa prevede proprio che il modello sia conforme alla singola società sportiva. Un modello standard, non personalizzato e predisposto da un soggetto esterno, potrebbe contenere (come abbiamo già potuto verificare) indicazioni non corrispondenti all’effettiva organizzazione della società sportiva, incrementando i rischi per la medesima società. Pertanto, eventuali modelli standard, acquisiti da professionisti esterni, dovranno essere personalizzati e adattati.

 

È vero che affidare il safeguarding ad un esterno solleva il legale rappresentante dalle proprie responsabilità?

È semplicemente falso. Il legale rappresentante non può cedere la responsabilità propria del suo ruolo.

 

 

Per chi è obbligatorio il Casellario Giudiziale e quale durata ha?
Il certificato è richiesto, anche dal datore di lavoro, per tutti i collaboratori che abbiano contatti diretti e continuativi con minorenni. Il certificato ha una validità di 6 mesi (anche se lo chiedesse il lavoratore) ma, se il rapporto di lavoro avesse una durata maggiore, non sarebbe necessario richiederne un altro trascorsi i 6 mesi. In caso di interruzione del rapporto per riprenderlo nuovamente in seguito, allora occorrerà richiedere un nuovo certificato prima di iniziare la collaborazione (Min. Giustizia nota del 3/4/2014 – Min. Lavoro nota del 15/9/2014). Il medesimo Ministero ha precisato, inoltre, che, una volta fatta la richiesta, si può utilizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione), resa dal lavoratore (sportivo) al datore di lavoro (ASD e SSD) solo per iniziare l’attività, nell’attesa del certificato. L’autocertificazione, però, nella fattispecie, non sostituisce l’obbligo di richiesta e possesso del certificato.
La conservazione del certificato da parte del datore di lavoro, per quanto concerne il trattamento dati e privacy, necessita di apposito specifico consenso da parte del lavoratore: trattasi, infatti, di “dato giudiziario”.
Ricordiamo che l’art. 25 – bis D.P.R. 313/2002 prevede una sanzione amministrativa di natura pecuniaria che colpisce il datore di lavoro inadempiente. Tale sanzione è comminata a tutti coloro che assumono un soggetto senza richiesta del certificato ed è compresa da un minimo di 10.000 ad un massimo di 15.000 euro per ciascun lavoratore privo del certificato.

 

L'associazione sportiva non ha tesserati minorenni. Deve redigere comunque il proprio modello di controllo e adottare i codici di condotta?
Prima di tutto si ricorda che il sistema di safeguarding contempla, in coerenza con la riforma dello sport:
- la tutela dei minori
- il contrasto della violenza di genere
- il contrasto ad ogni forma di razzismo e discriminazione.

Pertanto, è necessario redigere il proprio modello di controllo e adottare i relativi codici di condotta. Si sottolinea, semmai, che il modello e i codici devono essere adattati dalla società sportiva tenendo conto della tipologia dei propri tesserati.

 

L’associazione sportiva è molto piccola, non ha impianti in gestione, ecc.. Può essere esentata dagli adempimenti relativi al safeguarding?
No. Tutte le ASD e SSD devono comunque rispettare gli adempimenti previsti, tenendo conto della tipologia delle proprie attività e dei propri tesserati. Al momento, un simile obbligo non è esteso alle affiliate che siano solo ed esclusivamente Enti di Terzo Settore, ad esempio le APS. Si rileva, però, che sono già in corso valutazioni che potrebbero portare ad una normativa simile anche in tutti i contesti di promozione sociale.

 

La proroga del CONI che stabilisce il termine per la nomina del responsabile Safeguarding al 31/12/2024 riguarda anche la compilazione dei modelli organizzativi?
Il CONI, con delibera presidenziale n. 159/89, del 28 giugno 2024, comunica che il termine per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nelle Associazioni e Società sportive affiliate al Centro Sportivo Italiano è stato prorogato al 31 dicembre 2024. Tale proroga riguarda esclusivamente la nomina del responsabile safeguarding, mentre tutti gli altri adempimenti (modelli organizzativi, policy, e codici di condotta) restano fissati entro il 31 agosto 2024.