Lavoro sportivo: il CSI in audizione al Senato

Il presidente nazionale Bosio è intervenuto presso le Commissioni 7 e 10 in merito alla Riforma dello Sport

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Lavoro sportivo: il CSI in audizione al Senato

Martedì 11 luglio 2023 il Presidente nazionale del CSI Vittorio Bosio è intervenuto, insieme al dott. Giuliano Sinibaldi, in audizione presso le Commissioni VII (Cultura, Istruzione Pubblica, Sport) e X (Affari sociali, Sanità, Lavoro) del Senato in merito alla Riforma dello sport (Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 49 - Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40).
Il presidente Bosio ha proposto alcuni contributi migliorativi alla Riforma dello sport a salvaguardia e tutela delle associazioni sportive di base e dei corpi intermedi degli organismi sportivi, ponendo particolare attenzione agli aspetti legati all’INAIL sotto i 5.000 € annui, all’inquadramento di arbitri e giudici di gara, all’esigenza di un CCNL.

Di seguito il testo integrale dell’intervento.

Audizione del CENTRO SPORTIVO ITALIANO in merito alle disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38 e 39 e 40, assegnato alle Commissioni 7a e 10a

 

Premessa

A nome del Centro Sportivo Italiano, ringrazio per l’opportunità e la disponibilità di ascolto in merito ad una riforma dello sport, la quale, con sovrapposizione di cambiamenti “epocali” nella gestione quotidiana delle associazioni sportive, sta generando, nei dirigenti delle stesse, più paure che certezze. Troppe parole sono state spese in questi mesi senza che si rilevino fatti concreti per rassicurare lo sport di base, che è quello di cui il Centro Sportivo Italiano è promotore dal 1944, soprattutto a favore dei più giovani. Pensando a questo mondo, che vive ancora negli oratori, nelle società sportive di quartiere o di paese, nei luoghi ad alta esigenza educativa, ecc., ci permettiamo di offrire alcuni contributi che riteniamo migliorativi, proprio a salvaguardia e tutela delle associazioni sportive di base e dei corpi intermedi degli organismi sportivi.

Moratoria sulle sanzioni

Riteniamo necessario inserire nel decreto una moratoria delle sanzioni almeno fino al 30 giugno 2024. In questa lunga fase di forte e stringente regolamentazione, la dirigenza sportiva si rivela impreparata a gestire alcuni processi burocratici e deve poter disporre del tempo e delle risorse necessarie per formarsi ed imparare, oltre che esternalizzare alcuni servizi a professionisti affidabili. Il tutto in una situazione normativa che definire “incerta” è eufemistico; oggi siamo qui proprio perche’ stiamo parlando di una riforma che è entrata in vigore e per molti aspetti non sappiamo ancora “come”.
Non si trascuri la numerosità delle realtà esistenti, anche appartenenti a contesti educativi poco “formalizzati” come le parrocchie o le piccole ASD, che pure rappresentano un presidio sportivo-educativo primario. Non vogliamo credere che il lavoro legislativo sia uno strumento per colpire le realtà sportive meno organizzate, salvaguardando solo quelle più ricche e competitive sui mercati tradizionali e più redditizi della pratica sportiva.

Adeguamento degli statuti

Nell’accogliere favorevolmente la proposta inserita nella bozza di decreto correttivo di concedere termine fino al 31/12/2023 per l’adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni previste dal D.Lgs 36/2023 è opportuno, prevedere l’esonero dall’imposta di registro (200,00 €) per la registrazione degli stessi c/o L’Agenzia Entrate.

Contribuzione INAIL

Sosteniamo la proposta che per la soglia di compensi fino a € 5.000,00 non sia prevista la contribuzione INAIL. Questo al fine di contenere l’impatto sia dei costi diretti, sia di quelli indiretti.
Tenuto conto che l’obbligo assicurativo INAIL non è previsto per i lavoratori occasionali (oltre che per le P.IVA), si tratterebbe di assimilare i lavoratori sportivi con rapporti di co.co.co. ai lavoratori occasionali.
La Legge italiana già prevede per tutti i tecnici ed operatori l’obbligo assicurativo, che viene ottemperato attraverso il tesseramento, al quale andrebbe a sovrapporsi il nuovo obbligo assicurativo INAIL; partendo da questo, riteniamo piu’ congruo e sostenibile potenziare le polizze assicurative obbligatorie gia’ in essere, con garanzie che riguardano anche la malattia, prevedendo che per i lavoratori sportivi vi sia una adeguata copertura in assonanza con quanto gia’ previsto nell’ambito degli Enti del Terzo Settore.
Ancora: nello sport l’infortunio, contrariamente a quanto accade nelle attività lavorative “normali”, è un accadimento ordinario, che può verificarsi in qualsiasi momento sia durante le competizioni che durante gli allenamenti, e che dovrebbe continuare ad essere considerato un infortunio di gioco (coperto dal tesseramento) e non un infortunio sul lavoro per il solo fatto che l’atleta, o l’arbitro, percepiscono un piccolo compenso.

Identificazione dei lavoratori sportivi autonomi “diversi”

L’art. 51, comma 2, lett. b) del D.Lgs 36/2021 ha previsto l’inserimento all’art. 53, Tuir (redditi di lavoro autonomo) della seguente formula: “sono redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dalle prestazioni sportive diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di co.co.co, ai sensi del D.Lgs 36/2021”
Tenuto conto che i lavoratori sportivi in possesso di P.IVA non rientrano in tale categoria, perché ad essi si applica il comma 1, è’ necessario chiarire a quali figure professionali si riferisce tale disposizione, considerato anche che ai redditi dei lavoratori autonomi non si applicano né le disposizioni in materia di INAIL né gran parte degli adempimenti di natura comunicativa: possono rientrare in questa categoria gli sportivi con compensi inferiori a 5.000,00 €? Ovvero gli occasionali? O, ancora, gli arbitri ed i giudici di gara?

Identificazione dei lavoratori sportivi “aggiuntivi”

La Riforma riduce il perimetro dei lavoratori sportivi e poi prevede che gli Organismi Sportivi, tramite apposite delibere, vadano ad identificare nei propri regolamenti tecnici ulteriori figure, non prettamente sportive ma necessarie e strumentali per lo svolgimento delle attività, da far rientrare tra le agevolazioni previste dalla Riforma. Alcuni Organismi sportivi hanno “allargato le maglie” a dismisura, costringendo gli altri Organismi, che si sono visti costretti ad interpretazioni espansive per non perdere affiliate, ad una rincorsa “al ribasso”. Non è accettabile che si utilizzi un mansionario come strumento di concorrenza sleale, col rischio poi di esporre le ASD a contestazioni da parte degli Uffici competenti. Riteniamo fondamentale, nel rispetto delle specifiche esigenze di ogni attività sportiva, una identificazione univoca, da parte dello Stato, (del dipartimento sport? del CONI? delle FSN che disciplinano i regolamenti tecnici ai quali gli EPS devono fare riferimento?) di queste figure, che vanno inserite all’interno del RAS, in modo da avere garanzie di certezza sia per Operatori che per Controllori.
Allo stesso modo, è necessario reiterare l’impegno verso la qualità educativa dei Tecnici che insegnano e allenano; sono figure essenziali che devono essere formati e qualificati nelle loro competenze, e certificati attraverso l’iscrizione ad albi gestiti da FSN ed EPS a seguito di corsi di formazione rispondano a requisiti ben precisi ed uniformi in termini di contenuti, durata, qualità dei docenti e frequenza di aggiornamento.

Sicurezza e visite mediche di idoneità al lavoro

La problematica è seria e richiede approfondimenti. I campi di gioco e le palestre scolastiche diventano ora tutti luoghi di lavoro? Con quali costi economici e organizzativi? In caso di gare e competizioni, si incontrano tra di loro “lavoratori sportivi” tesserati per differenti associazioni sportive e magari per differenti organismi sportivi: chi si assume le relative responsabilità? In assenza di informazioni certe, è auspicabile una norma che eviti controlli e sanzioni fino a opportuni chiarimenti.
È altresì auspicabile che l’idoneità alla pratica agonistica nelle varie discipline sportive rilasciata agli atleti dal medico dello sport possa essere ritenuta equivalente alla visita di idoneità alla mansione da parte del medico del lavoro

Parametro delle “24 ore”

Su questo tema sarebbe utile chiarire se si tratta di uno stringente parametro settimanale da rispettare oppure – come appare auspicabile - di una media su 12 mesi ovvero sulla durata del contratto di lavoro. È un dato oggettivo, infatti, che la maggioranza delle discipline sportive risponde ad una stagionalità (si pensi agli sporti invernali, per esempio), che magari richiede un maggiore impegno in certi periodi dell’anno (dove si supera inevitabilmente la soglia delle 24 ore settimanali) e molto meno in altri.

Certificato del Casellario Giudiziale

Modificandosi la figura del tecnico in “lavoratore” sportivo subentra, dato il rapporto costante con tesserati di minore età, l’obbligo di verificare l’eventuale esistenza di condanne per reati sessuali a danno di minori o di misure interdittive, mediante la richiesta del certificato penale del Casellario Giudiziale ex-D.Lgs. 39/2014.
Su questo punto andrebbe fatta più chiarezza sulle modalità di richiesta, sulla durata del certificato (che certamente non può essere aggiornato ogni sei mesi) ed eliminare eventuali costi di pratica e di bolli, data la mole di addetti sportivi impegnati nei corsi sportivi per adolescenti e bambini.

Arbitri e Giudici di gara

In questo caso, ci troviamo dinanzi a eventuali “lavoratori” sportivi che risultano in carico all’Organismo Sportivo. Ad oggi è previsto che, per i Direttori di gara, le comunicazioni ai Centri per l'Impiego siano effettuate per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre. Inoltre, entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, gli organismi sportivi competenti provvedono, anche per conto delle proprie affiliate, alla comunicazione all’interno del RAS, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti. Sono inoltre previste specifiche disposizioni circa le modalità di iscrizione nel Libro Unico del Lavoro che può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.
La farraginosità del sistema e i tempi appaiono come elaborati senza una precisa e adeguata cognizione del funzionamento delle designazioni arbitrali. Solo il Centro Sportivo Italiano conta circa 15 mila arbitri e giudici di gara in oltre 100 discipline sportive diverse, che garantiscono non meno di 30.000 competizioni settimanali. È assolutamente inimmaginabile, a meno che non sia a fronte di un investimento in risorse umane insostenibile per un Ente di Promozione Sportiva, una gestione di questo enorme sistema con le nuove regole che sono state definite.
Al fine di semplificare realmente la burocrazia che già sta pesando su tutto il sistema sportivo e che la riforma incrementa a carico degli Organismi Sportivi, i quali stanno contemporaneamente vedendo assottigliarsi l’entità dei contributi a sostegno dell’organizzazione e delle strutture, si propone:

  • di considerare gli arbitri e giudici di gara come figure specifiche ed importanti per la promozione sportiva, a cui applicare la normativa prevista;
  • di consentire agli organismi sportivi un caricamento massivo inziale degli arbitri e giudici di gara, ad inizio anno sportivo (e comunque nei primi 3 mesi del medesimo anno) salvo aggiornamento, sempre su base trimestrale, per comunicare l’individuazione di nuovi soggetti;
  • di indicare i corrispettivi e rimborsi a favore di ogni singolo arbitro e giudice di gara, sempre con un caricamento massivo, in soluzioni almeno trimestrali o semestrali, con scadenza nel trimestre/semestre successivo a quello della prestazione effettuata;
  • di estendere le facoltà sopra indicate alle sedi periferiche/territoriali (comitati provinciali/territoriali e regionali) degli Organismi sportivi.

Infine, per evitare che, a seguito della nuova natura lavorativa dell’incarico, un eventuale rimborso delle spese sostenute per le trasferte venga riclassificato come compenso imponibile, occorre prevedere per tali figure, in continuità con la previgente normativa, che vada considerata trasferta anche lo spostamento dal luogo di residenza al luogo di esercizio dell’attività

Osservatorio sull’avvio della riforma dello sport

Si ritiene che tale Osservatorio debba essere realmente un luogo di ascolto e valutazione delle ricadute delle nuove normative sul mondo sportivo, con l’intento di correggere la rotta, e non una ennesima sovrastruttura di facciata. Il Centro Sportivo Italiano APS ha a cuore il tessuto sportivo educativo rappresentato da oratori e parrocchie, società di base, associazioni di periferia e di quartiere, che stanno lanciando un allarme che intendiamo accogliere, affiancandole in servizi, formazione e informazione, ma proseguendo nell’azione di promozione sportiva, di cui c’è ancora tanto bisogno.
Allo stesso modo non possiamo dimenticare il tema delle famiglie sulle quali, a meno che non si creda che le ASD abbiano riserve auree, prevedibilmente ricadrà l’intero costo economico di questa riforma. Evitare che una scuola di calcio o una palestra di ginnastica artistica siano riservate solo a genitori che abbiano una certa capacità economica, non è solo un interesse dello sport (tanti campioni nascono nelle fasce sociali meno abbienti), ma e’ un fatto di giustizia sociale, di equità, di coesione del Paese, di pari opportunità e, per adeguarci a cio’ che auspica questa riforma, di “protezione e tutela dei minori”, di TUTTI i minori. In questa prospettiva di servizio, il Centro Sportivo Italiano APS si rende disponibile a favorire tutte le interlocuzioni e tutti gli approfondimenti che saranno ritenuti funzionali alla più corretta misurazione e valutazione degli effetti della riforma.

Contributi INPS: è vera previdenza sociale?

Che il collaboratore coordinato continuativo non subordinato sia un “lavoratore precario” durante tutta la sua vita lavorativa ma anche in quella pensionistica che ne seguirà, è un dato di fatto accertato ormai da decenni. Un giovane laureato che si affaccia al lavoro sportivo in una ASD non solo deve aspettarsi per tutta la sua vita una remunerazione insufficiente, incostante e che non gli consente di avere quella solidità e affidabilità necessarie per accedere neppure ad un mutuo per la prima casa (figuriamoci per costruire una famiglia) ma, secondo un rapporto del CeRP di Torino pubblicato già 20 anni fa (Luglio 2003), dopo 40 anni di questa vita potrà contare su un assegno pensionistico che nella migliore delle ipotesi faticherà a raggiungere quello della pensione sociale, e ciò a causa della ridotta aliquota contributiva e dei livelli di reddito particolarmente bassi che caratterizzano la carriera di chi comincia a lavorare nello sport.
In un mondo, come quello sportivo dove, pure a parità di impegno, lavoro e passione, la distribuzione dei soldi pubblici crea disuguaglianze profonde tra Organismi sportivi ricchi e Organismi sportivi poveri, tra lavoratori ricchi e lavoratori poveri, è impensabile, in un’ottica redistributiva, non poter trovare uno spazio tra le risorse pubbliche per sostenere quella parte dello sport sociale che lavora tanto ma fatica ad arrivare a fine mese. È difficile accettare che in un Paese come il nostro vi siano Federazioni, Societa’ sportive e atleti/dirigenti che navigano nel “superfluo” economico ed Enti di Promozione Sportiva, piccole ASD e atleti/dirigenti che costituiscono l’ossatura del sistema sportivo italiano ma faticano a reperire anche solo il “necessario”.
Nel caso dei lavoratori sportivi, è auspicabile un maggior sostegno dello Stato, accedendo anche a quel “superfluo” per garantire la dignità del lavoro a tanti italiani, sia per quanto riguarda un riconoscimento aggiuntivo sul montante contributivo, sia riflettendo sulla costituzione e alimentazione di un fondo che garantisca un minimo Trattamento di Fine Rapporto.

La necessità di un CCNL di settore

Con la riforma dello sport e la trasformazione dei collaboratori in lavoratori, si pone in tutta la sua evidenza il problema della mancanza di un Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il settore dello sport. Un accordo di ampio respiro che, in condivisione con tutte le parti sociali, regolamenti l’ambito lavorativo dello sport dilettantistico e promozionale, dal personale degli Enti di Promozione Sportiva fino ai collaboratori delle ASD/SSD, che fissi minimi salariali e doveri/diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro in modo uniforme, evitando di abbandonarlo ad un mercato al ribasso dove le figure professionali, spesso con grandi competenze e passione, possano venire sfruttate, sottopagate o ricattate.

Personalità giuridica alle ASD

Concludiamo con una riflessione su un tema molto importante. Buona parte di tutti gli obblighi e carichi che le varie normative e regolamenti hanno inserito negli ultimi tempi, comportano un enorme sovraccarico sia dei costi diretti sia dei costi indiretti o “nascosti” dovuti alla corretta applicazione degli stessi. Spesso tali restrizioni non comportano neppure un ritorno fiscale, cioè alcun vantaggio per lo Stato, ma solo un cambio di procedure che ulteriormente complicano la vita delle ASD e degli Organismi Sportivi distogliendo tempo ed energie preziosi dal loro compito sportivo ed educativo; il timore per quanto potra’ avvenire con l’entrata in vigore degli effetti del Decreto Legge 146/2021 il prossimo 1 luglio 2024 è piu’ che concreto.
I Presidenti delle ASD (ma lo stesso dicasi per quelli delle strutture territoriali e regionali degli Organismi Sportivi), sono figure assolutamente fondamentali nel reggere questo peso, e molto spesso non svolgono questo compito per lucro ma animati da spirito di volontariato e di passione per i giovani e lo sport; la loro percezione è che a fronte di questo maggior carico di responsabilità e di lavoro non vi sia una adeguata “contropartita” che giustifichi una prosecuzione nell’impegno sportivo e sociale che si sono assunti. In sintesi, devono lavorare di più, e spendere di più, per avere gli stessi vantaggi che avevano prima della riforma, che perciò appare esclusivamente punitiva oppure tesa al trasferimento di denaro dallo sport di base allo Stato, anziché il contrario.
Nella mole di decreti che costituiscono questa riforma, vi è anche la promessa di concessione della Personalità Giuridica per le ASD. Ebbene, questa potrebbe essere una prima “contropartita” importante per questi Presidenti, che altrimenti hanno la concreta sensazione che “in fondo non ne valga piu’ la pena”. Dobbiamo evitare di perdere un patrimonio di associazioni sportive e di persone disponibili a lavorare a favore dei nostri giovani; una forte accelerazione dell’iter per l’acquisizione di questo beneficio, potrebbe iniziare a controbilanciare in modo concreto una riforma che spaventa e affatica le nostre ASD di base.
Per rendere operativa tale possibilità è necessario, come richiesto dal notariato, che la norma preveda un valore minimo del patrimonio dell’ente che, considerato che nello sport è possibile operare attraverso SSD a r.l. a capitale ridotto non inferiore ad 1 (uno) Euro, si propone di fissare nella medesima entità.
Sarà poi necessario prevedere, come nell’ambito del Codice del Terzo Settore, una disciplina di mantenimento dell’integrità patrimoniale (obbligo di copertura di eventuali perdite che erodessero il patrimonio minimo).